Welfare per gli amministratori: possibile?
Di Annarita Gasperini, Studio Gasperini Annarita, Cesena
(Interpello d.r.e. Lombardia n 954 -1417/16)
Piani di welfare aziendale sono applicabili anche agli amministratori in quanto percettori di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente ma ATTENZIONE: non può essere considerata “categoria” l’ipotesi della presenza di amministratore unico o l’ipotesi di amministratore che ha compenso come libero professionista (ad esempio: commercialista) in quanto in tal caso il compenso è attratto a reddito di lavoro autonomo art 53.
Il credito welfare, sulla base di detti presupposti, è riconosciuto sia ai lavoratori dipendenti che agli amministratori, ancorché sulla base di presupposti diversi: l’ammontare della RAL per i primi, la partecipazione al CdA per i secondi. Tale diverso criterio si ritiene che non faccia venir meno la circostanza che l’offerta sia rivolta alla generalità dei dipendenti e che, pertanto, possa trovare applicazione la previsione di esclusione dal reddito di lavoro dipendente di cui all’art. 51, co. 2,
lett. f), del TUIR.
Resta necessario l’adozione di un regolamento aziendale, approvato dall’assemblea dei soci o da atto statutario o da delibera CDA.
L’accordo sindacale è applicabile, invece, solo ai lavoratori dipendenti e non anche agli amministratori.
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