di Simone AcquaroliStudio ABS, Cesena

Le disposizioni tributarie in materia di welfare sono finalizzate a ridurre l’onere fiscale a favore dei lavoratori dipendenti e a individuare le condizioni di deducibilità dal reddito d’impresa dalle relative spese sostenute dai datori di lavoro. Ed è proprio sul tema della deducibilità che è opportuno soffermarsi.

La normativa tributaria in vigore ci dice che, in base al principio di onnicomprensività, il reddito da lavoro dipendente è costituito dalla somma dei redditi a qualunque titolo percepiti nell’anno di imposta. Anche sotto forma di compensi in natura, che sono costituiti dalla retribuzione corrisposta in beni e servizi.

In deroga a quanto appena sostenuto il Testo Unico delle Imposte sui Redditi esclude dall’imposizione fiscale alcune fattispecie specificatamente individuate dalla norma. Al datore di lavoro che sostiene volontariamente le spese per erogare suddette prestazioni spetta una deducibilità limitata dal reddito d’impresa parti al 5‰ dell’ammontare di tali spese. L’ elemento innovativo, entrato in vigore dal 01/01/2016, consiste nella possibilità di erogare le prestazioni di cui sopra (somme di denaro, servizi, prestazioni, opere e contributi), non solo per volontà del datore di lavoro ma anche in conformità ad un obbligo derivante da un contratto, un accordo o un regolamento aziendale (negoziazione).

L’innovazione risiede nella disposizione laddove si parla di obbligo negoziale; qualora l’erogazione dei Benefits avvenga in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento che configuri l’adempimento di un obbligo negoziale e non su base volontaria ed unilaterale del datore di lavoro, si determina la deducibilità integrale dei relativi costi da parte del datore di lavoro con effettivi vantaggi sui costi sostenuti dall’azienda.

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