Welfare Voucher: limiti e vantaggi
di Simone Acquaroli, Studio ABS, Cesena
La nuova norma, comma 3-bis dell’art. 51 del TUIR, superando le incertezze interpretative emerse in passato, chiarisce che i voucher, titoli che rappresentano benefit quali beni, prestazioni, opere e servizi, anche se connotati da un valore nominale, non configurano denaro.
Quindi, esemplificando, i voucher:
- non possono essere emessi a parziale copertura del costo della prestazione, opera o servizio e
quindi non sono integrabili; - non possono rappresentare più prestazioni opere o servizi di cui all’articolo 51, comma 2, del
TUIR - devono essere intestati all’effettivo fruitore della prestazione, opera o servizio anche nei casi di
utilizzo da parte dei familiari del dipendente - non possono essere rappresentativi di somme di denaro.
La prestazione rappresentata dal voucher può consistere anche in somministrazioni continuative o ripetute nel tempo, indicate nel loro valore complessivo, quali, ad esempio, abbonamenti annuali a teatri, alla palestra, cicli di terapie mediche, pacchetto di lezioni di nuoto.
A tale principio sopra esposto, ossia che un voucher debba indicare un unico bene, interviene in deroga il comma 2 dell’articolo 6 del Decreto, il quale prevede che “i beni e servizi di cui articolo 51, comma 3, ultimo periodo del TUIR possono essere cumulativamente indicati in un unico documento di legittimazione purché il valore complessivo degli stessi non ecceda il limite di importo di 258,23 euro”. Quindi, un unico voucher può rappresentare più beni e servizi a condizione che l’importo (valore) complessivo non sia superiore a 258,23 euro.
In tale contesto il dipendente non può mai intervenire nel rapporto economico con la struttura che eroga la prestazione. Ciò non vuol dire che il dipendente non possa pagare alla struttura che eroga il benefit ulteriori prestazioni a seguito di un diverso rapporto contrattuale stipulato autonomamente dallo stesso.
Ma quali servizi possono essere erogati tramite welfare e quali sono i limiti di spesa?
Per quanto riguarda l’istruzione (scuola di ogni ordine e grado, mensa scolastica, libri di testo, centri estivi ed invernali) e i servizi per assistenza a familiari anziani l’erogazione avviene tramite rimborso al lavoratore e non ci sono limiti di spesa; per spese di trasporto e spese relative al settore ricreativo (viaggi, spettacoli, attività sportive, assistenza sociale e sanitaria) l’erogazione avviene tramite acquisto diretto dal fornitore ed anche in questo caso non ci sono limiti di spesa, mentre per pacchetti sanitari integrativi e versamenti volontari ed integrativi ai fondi pensione l’erogazione avviene tramite versamenti aggiuntivi del datore di lavoro ed i limiti di spesa sono rispettivamente di 3615,20 euro e 5164,57 euro.
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